Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 28022 del 14 ottobre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo ("id quod interest contractum non fuisse") ma esteso all'interesse positivo ("quantum lucrari potuit"), atteso, per un verso, che l'azione di risoluzione č alternativa all'azione di adempimento, la quale č senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo e considerato, per altro verso, che, diversamente opinando, la responsabilitā (contrattuale) per inadempimento coinciderebbe "quoad effectum" con la responsabilitā precontrattuale, venendosi a trattare in modo uguale situazioni diverse.

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