Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 8924 del 29 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, č presunta sino a prova contraria e tale presunzione č superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non č stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili.

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