Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 15442 del 3 giugno 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del terzo sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante, l'indicazione del terzo beneficiario, essendo all'uopo sufficiente la sua determinabilitą, nonché l'accettazione, da parte di quest'ultimo ed anche per "facta concludentia", dell'attribuzione in proprio favore.

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