Cassazione civile Sez. V sentenza n. 18903 del 17 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte dei redditi, sono deducibili dal reddito d'impresa le penalitą contrattuali per ritardata consegna alla clientela, stabilite in base all'art. 1382 c.c., in quanto, per la natura di patto accessorio del contratto, inidoneo ad interrompere il nesso sinallagmatico, non hanno finalitą sanzionatorie o punitive ma, assolvendo la funzione di rafforzare il vincolo negoziale e predeterminare la misura del risarcimento in caso di inadempimento, sono inerenti all'attivitą d'impresa. Di talché sono deducibili nel conto economico anche i costi straordinari a contenuto risarcitorio derivanti dalle transazioni su clausole penali contrattuali.

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