Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 18414 del 9 luglio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La presunzione di cui all'art. 1352 c.c. si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica.

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