Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 2316 del 31 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel pubblico impiego privatizzato, qualora il contratto di lavoro sia nullo per violazione di norma imperativa, il dipendente non può far valere l'affidamento riposto sulla legittimità dell'assunzione per fondare una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, ma può esercitare l'azione risarcitoria ex art. 1338 c.c., con onere della prova a suo carico del pregiudizio subito, al fine di ottenere il risarcimento del danno rappresentato dalle spese sostenute e dal mancato guadagno derivante dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro; in tal caso, la responsabilità della pubblica amministrazione è esclusa laddove la nullità del contratto di impiego dipenda dalla violazione di norme imperative concernenti i requisiti di validità delle assunzioni, che si presumono conosciute dalla generalità dei cittadini, purché le circostanze di fatto dalle quali dipende l'invalidità dell'assunzione fossero conosciute o conoscibili mediante l'uso della normale diligenza.

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