Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23986 del 2 agosto 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, sussiste la legittimazione attiva del creditore, anche nei confronti dell'obbligato sussidiario solidale, qualora sia stata pattuita una delegazione o accollo cumulativi ed operi il "beneficium ordinis" di cui all'art. 1268, comma 2, c.c., in quanto la nozione di creditore ex art. 6 l.fall. si riferisce letteralmente anche ai titolari di crediti condizionali, ai sensi dell'art. 55 l.fall.

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