Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25136 del 27 novembre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Il recesso esercitato dal conduttore produce effetti, determinando la cessazione della locazione, dalla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto, e fino a tale termine il conduttore č tenuto a versare i canoni, indipendentemente dal momento (eventualmente anteriore) di materiale rilascio dell'immobile.

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