Cassazione civile Sez. I sentenza n. 22347 del 2 novembre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Il riconoscimento del fatto costitutivo del credito, del quale venga dedotta contestualmente la sopravvenuta estinzione, non č idoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione, non integrando una chiara e specifica ricognizione del diritto altrui, univoca ed incompatibile con la volontā di negarlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato efficacia interruttiva al riconoscimento di un finanziamento operato dal debitore, sostenendo quest'ultimo l'estinzione per confusione del credito a seguito del conferimento nella societā successivamente costituita con il debitore, che vi aveva a sua volta conferito l'azienda).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.