Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9821 del 4 ottobre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di abuso nel godimento della cosa locata, perpetrato mediante alterazione, sia pure parziale, dell'immobile, spetta al giudice di merito apprezzare l'importanza dell'inadempimento ai fini dell'eventuale pronuncia di risoluzione del contratto, considerando sia se l'alterazione abbia inciso su elementi strutturali dell'immobile, sull'interesse del locatore alla sua conservazione e sull'uso concordato, sia se l'alterazione contrasti con eventuali interdizioni pattizie, posto che le facoltą di godimento del conduttore devono essere valutate con riguardo alla espressa volontą delle parti.

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