Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19254 del 7 luglio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c. che condiziona il diritto al rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente nella comunione e nel condominio di edifici, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e pił stringente presupposto dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione che, mentre nella comunione i beni comuni costituiscono l'utilitą finale del diritto dei partecipanti, nel condominio i beni comuni rappresentano utilitą strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilitą che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.

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