Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10587 del 16 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'intervento del singolo condomino a tutela dei beni condominiali, come l'iniziativa individuale di cui all'art. 1134 c.c., non è un obbligo ma una semplice facoltà, il cui mancato esercizio non può comportare responsabilità a carico dello stesso condomino.

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