(massima n. 1)
In tema di accettazione dell'ereditā con beneficio d'inventario, la proroga del termine per il compimento dell'inventario, prevista dall'art. 485, primo comma, c.c. e richiamata nel successivo art. 487, puō essere concessa una sola volta, onde č perentorio il termine fissato con il provvedimento di proroga.