Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 20046 del 30 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione di cui all'art. 889, comma 2, c.c. - secondo cui per i tubi di acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni, deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro - si fonda su una presunzione assoluta di dannositą per infiltrazioni e trasudamenti che non ammette prova contraria.

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