Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 25191 del 17 settembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875 c.c. non č derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo č qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione č assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza.

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