Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 14229 del 24 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La nozione di pertinenze, contenuta nell'art. 12, comma 3, della l.p. Trento n. 6 del 1993, che testualmente include tra le aree edificate quelle sulle quali insistono le costruzioni e le loro strette pertinenze, non evoca le categorie proprie della disciplina urbanistica del territorio ma va intesa con riferimento alle aree poste a servizio ed ornamento della cosa principale senza però costituirne parte integrante ed elemento indispensabile alla sua esistenza, continuando invece a godere di una propria individualità fisica e giuridica. L'esistenza di tale rapporto pertinenziale non comporta necessariamente l'applicabilità dell'istituto dell'espropriazione parziale, il quale presuppone che la parte residua del fondo sia strettamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile una unità economica e funzionale suscettibile di restare oggettivamente pregiudicata dal distacco di una sua parte.

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