Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 8030 del 21 marzo 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di pił testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontą, cosģ da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilitą con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilitą.

(massima n. 2)

La distruzione del testamento olografo costituisce, ai sensi dell'art. 684 c.c., un comportamento concludente avente valore legale in ordine sia alla riconducibilitą della distruzione al testatore sia all'intenzione di quest'ultimo di revocare il testamento medesimo, salva la prova contraria dell'assenza di un'effettiva volontą di revoca.

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