Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 22571 del 10 agosto 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accettazione dell'ereditą con beneficio d'inventario non determina di per sč sola il venir meno della responsabilitą patrimoniale degli eredi per i debiti anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questi ultimi a non risponderne "ultra vires hereditatis", cioč al di lą del valore dei beni lasciati dal de cuius; tale assetto comporta che il giudice sia chiamato a valutare se, in caso di accettazione dell'ereditą con beneficio di inventario, l'erede possa far valere l'interesse alla separazione del proprio patrimonio personale con quello ereditario in sede di proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento allo stesso notificato per il pagamento dei debiti ereditario. Conseguentemente, occorre procedere ad una necessaria differenziazione tra la pretesa fatta valere con l'avviso di accertamento e quella conseguente alla notifica della cartella di pagamento, poiché - rispetto a questa configurazione del giudizio conseguente all'impugnazione avverso l'avviso di accertamento - si pone, in misura diversa, l'eventuale giudizio di opposizione alla cartella di pagamento.

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