Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 5862 del 13 marzo 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 485 c.c. il chiamato all'ereditā, che si trovi nel possesso di beni ereditari, ha l'onere di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltā di accettare l'ereditā con beneficio dell'inventario, ma anche quella di rinunciare alla stessa.

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