Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 25855 del 1 settembre 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di amministrazione di sostegno, il decreto di modifica che specifichi gli atti o le categorie di atti che devono essere compiuti con l'intervento dell'amministratore non richiede l'audizione personale del beneficiario, prevista dall'art. 407, comma 2, c.c. soltanto per la nomina dell'amministratore, né il ministero del difensore, necessario solo qualora il giudice ritenga di emettere un provvedimento che, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli stabiliti dalla legge per gli interdetti o gli inabilitati.(Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto non necessario il ministero del difensore e l'audizione del beneficiario in relazione alla modifica officiosa del decreto nel quale era stata aggiunta, oltre alla già prevista necessità di rappresentanza dell'amministratore di sostegno per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, anche che il beneficiario non potesse liberamente disporre, se non in misura limitata a 400,00 euro mensili, delle somme depositate su di un conto corrente a lui intestato).

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 407, quarto comma, c.c., il giudice tutelare può modificare o integrare in ogni tempo, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, e può quindi intervenire anche sull'individuazione dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché di quelli che quest'ultimo può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore, dei quali l'art. 405, quinto comma, nn. 3 e 4, c.c. prescrive l'indicazione nel decreto di nomina.

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