Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 17824 del 1 giugno 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in misura proporzionale al reddito, occorre considerare oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dello stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

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