(massima n. 2)
In una prospettiva avente di mira, costantemente, il superiore interesse del minore occorre verificare - in caso di non armonici rapporti fra genitori e ascendenti - se si possa in qualche modo attuare una cooperazione fra gli adulti partecipanti alla comunità parentale nella realizzazione del progetto educativo e formativo del bambino, determinare le concrete modalità di questa necessaria collaborazione, tenendo conto dei differenti ruoli educativi, e stabilire, di conseguenza, - per ciascuno dei minori coinvolti, anche procedendo al loro ascolto nei termini previsti dall'art. 315-bis c.c., co. 3, e rispetto a ognuno degli ascendenti aventi interesse a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni - i sistemi più proficui di frequentazione e le più opportune modalità di organizzazione degli incontri.