Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1647 del 19 gennaio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di pił beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metą o per una quota; ne consegue l'inapplicabilitą della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi e, quindi, dell'art. 599 c.p.c. (norma che impone al creditore di dare avviso dell'esecuzione forzata ai comproprietari).

(massima n. 2)

Nell'espropriazione forzata di beni indivisi, l'avviso prescritto dall'art. 599, comma 2, c.p.c. ha la funzione di rendere inopponibile al creditore la divisione del bene pignorato compiuta autonomamente dai comproprietari; pertanto, in mancanza di una espressa sanzione di nullitą, l'omissione del predetto avviso non comporta alcuna lesione dei diritti dei comproprietari non debitori, i quali possono, in ogni caso, proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. prima della vendita, ovvero domanda di accertamento o di rivendica in un giudizio autonomo di cognizione, ai sensi dell'art. 2919 c.c., se siano state vendute giudizialmente le loro quote.

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