(massima n. 2)
Nell'espropriazione forzata di beni indivisi, l'avviso prescritto dall'art. 599, comma 2, c.p.c. ha la funzione di rendere inopponibile al creditore la divisione del bene pignorato compiuta autonomamente dai comproprietari; pertanto, in mancanza di una espressa sanzione di nullitą, l'omissione del predetto avviso non comporta alcuna lesione dei diritti dei comproprietari non debitori, i quali possono, in ogni caso, proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. prima della vendita, ovvero domanda di accertamento o di rivendica in un giudizio autonomo di cognizione, ai sensi dell'art. 2919 c.c., se siano state vendute giudizialmente le loro quote.