Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 33391 del 11 novembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora uno solo tra pił coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, č facoltą del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.

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