Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 34090 del 12 novembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diritto al nome, la persona fisica ha sempre titolo di rivendicare per sé il cognome con il quale č stata individuata e iscritta dai propri genitori negli atti dello stato civile, senza che quello del coniuge, acquisito in sostituzione del proprio a seguito di matrimonio contratto all'estero, anche se utilizzato in molteplici contesti, possa costituire un fatto causativo del suo indebolimento o della sua perdita, restando l'assolutezza di tale diritto un tratto ineliminabile dello stesso.

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