Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5046 del 17 novembre 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto. (Conf. Sez. 2 n. 4849 del 1974, Rv. 127456). (Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/01/2020)

(massima n. 2)

Quando il Tribunale ritenga illegittimamente instaurato il giudizio immediato per una parte delle imputazioni, può disporre lo stralcio degli atti relativi a tali contestazioni e deve valutare la necessità della unitarietà del giudizio alla stregua di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 18 cod. proc. pen., non avendo alcun rilievo il principio fissato dall'art. 453, n. 2, cod. proc. pen., nell'ambito del quale per "indagini in corso" vanno intese esclusivamente le indagini connesse relative ad altri imputati o altri reati per i quali si procede nelle forme ordinarie e con stretto riferimento alla fase delle indagini preliminari.

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