Cassazione civile Sez. II sentenza n. 772 del 20 marzo 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

Rientra nel divieto di cui all'art. 1582 c.c., l'innovazione nella cosa locata che, per la sua pericolositą, sia suscettibile di arrecare un pregiudizio al conduttore, in quanto si risolva in una diminuzione del godimento della cosa stessa.

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