Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8285 del 16 settembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il locatore di un immobile č responsabile nei confronti del conduttore per il mancato rilascio della licenza di abitabilitā solo se, in conseguenza del mancato rilascio, il conduttore non abbia potuto godere in concreto della cosa locata. La risoluzione del contratto potrā essere domandata dal conduttore soltanto quando l'abitabilitā sia stata definitivamente negata.

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