Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 654 del 29 febbraio 1968

(2 massime)

(massima n. 1)

Al negozio di fondazione, che č atto di privata autonomia, sono applicabili tutte le regole sancite per i contratti compatibili con il suo specifico contenuto e, quindi, anche quelle che regolano l'inserzione di clausole condizionali. Nell'atto di fondazione puō essere posta come condizione di efficacia del negozio anche la concordanza tra lo statuto predisposto dal fondatore e quello approvato con l'atto amministrativo di riconoscimento, concordanza la cui sussistenza o mancanza si pone, nei confronti dell'atto del fondatore come evento estraneo all'autonomia di questi, ed il cui verificarsi č possibile sia in un senso che nell'altro.

(massima n. 2)

Qualora sia posta come condizione di efficacia dell'atto di fondazione di una persona giuridica, la conformitā dello statuto approvato dall'autoritā amministrativa a quello predisposto dal fondatore, il difetto di essa assume una duplice rilevanza: quella di difetto di un presupposto e quindi di invaliditā dell'atto di riconoscimento, e quella di difetto di efficacia dell'atto di fondazione (quanto meno con riguardo all'attribuzione patrimoniale). Di conseguenza si offre al fondatore la possibilitā di esercizio di una duplice pretesa; quella di invalidazione del provvedimento amministrativo, esercitabile dinanzi alla giurisdizione amministrativa, e quella di caducazione del negozio privato la quale, in quanto concerne l'attuazione di un negozio di diritto privato, l'efficacia o meno di questo e le conseguenze dell'asserita inefficacia (restituzione dei beni trasferiti per difetto dell'atto traslativo), č proponibile dinanzi all'autoritā giudiziaria ordinaria.

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