Cassazione penale Sez. III sentenza n. 30685 del 30 giugno 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di frode in commercio la consegna di un bene diverso, per caratteristiche essenziali, rispetto a quello pattuito, anche se avvenuta nell'ambito di una trattativa individuale, non richiedendo la norma incriminatrice l'offerta al pubblico del bene o l'idoneitą della condotta a trarre in inganno una pluralitą di consumatori quale elemento costitutivo del reato.

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