Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14737 del 13 luglio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

Allorquando in un contratto di locazione le parti si siano date atto dell'esistenza di vizi del bene locato ed il locatore si sia impegnato ad eliminarli e frattanto si sia fatto luogo comunque alla consegna del bene ed al suo godimento nelle condizioni in cui esso si trova, il regolamento contrattuale sfugge alla regola di cui all'art. 1578 c.c., di modo che il conduttore, qualora l'obbligazione di eliminazione dei vizi non venga adempiuta dal locatore, di fronte all'inadempimento non ha la facoltà di chiedere la riduzione del corrispettivo, ma gode soltanto dei rimedi generali contro l'inadempimento e, quindi, ha l'alternativa fra l'azione di adempimento e l'azione di risoluzione del contratto e, a livello di autotutela, ha la possibilità di sospendere il pagamento del corrispettivo proporzionalmente alla diminuzione del godimento arrecata dalla inesecuzione delle opere di eliminazione dei vizi.

(massima n. 2)

L'azione di riduzione del corrispettivo della locazione, di cui all'art. 1578 c.c., ha natura di azione costitutiva, in quanto tende a determinare una modificazione del regolamento contrattuale; pertanto, essa non può essere confusa con l'eccezione di inesatto adempimento di cui all'art. 1460 c.c., che tende solo a paralizzare la pretesa di adempimento della controparte.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.