(massima n. 1)
In tema di costituzione di parte civile, la sostituzione dell'amministratore cui era stata conferita la procura speciale non determina l'inammissibilitą della costituzione da parte della societą di capitali, in quanto il rapporto di immedesimazione organica esistente con il legale rappresentante comporta che l'efficacia degli atti da questi compiuti nella sua qualitą non sia limitata al tempo della sua permanenza in carica. (Fattispecie in cui il legale rappresentante, che aveva conferito la procura speciale, era stato sostituito prima che il difensore provvedesse al deposito dell'atto di costituzione, senza che la societą avesse in alcun modo provveduto a formalizzare una sopravvenuta volontą contraria). (Annulla senza rinvio, Corte Appello Torino, 12/07/2019)