Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25329 del 1 aprile 2021

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., costituisce "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo.

(massima n. 2)

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non è consentita la restituzione del bene previo rilascio di idonea cauzione, non trovando applicazione né la disposizione di cui all'art. 85 disp. att. c.p.p., prevista con esclusivo riferimento al sequestro probatorio, né quella contenuta all'art. 319 c.p.p. riguardante il sequestro conservativo. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 05/11/2020)

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