Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18352 del 11 giugno 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di mandato di arresto europeo, la prescrizione della pena da eseguire, quale motivo obbligatorio di rifiuto della consegna ex art. 18, lett. n), della legge 22 aprile 2005, n. 69, si computa a decorrere dalla esecutivitą della sentenza di condanna e non invece dalla sua irrevocabilitą. (Fattispecie in cui la Corte ha individuato il "dies a quo" del termine prescrizionale in quello del passaggio in giudicato della revoca della sospensione condizionale subordinata alla riparazione del danno, successivo alla data di irrevocabilitą della sentenza di condanna).

(massima n. 2)

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, la consegna della persona richiesta dall'autoritą giudiziaria estera deve avvenire per l'esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare presofferto in Italia, con la conseguenza che il relativo periodo di privazione della libertą va integralmente detratto, secondo le regole dell'ordinamento interno, dalla durata della pena detentiva da scontare in base alla condanna dello Stato richiedente.

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