(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, la prescrizione della pena da eseguire, quale motivo obbligatorio di rifiuto della consegna ex art. 18, lett. n), della legge 22 aprile 2005, n. 69, si computa a decorrere dalla esecutivitą della sentenza di condanna e non invece dalla sua irrevocabilitą. (Fattispecie in cui la Corte ha individuato il "dies a quo" del termine prescrizionale in quello del passaggio in giudicato della revoca della sospensione condizionale subordinata alla riparazione del danno, successivo alla data di irrevocabilitą della sentenza di condanna).