Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11971 del 17 maggio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'obbligo, normalmente gravante a carico del locatore, di mantenere il bene in condizioni tali da poter servire all'uso convenuto non č previsto da norme imperative; ne consegue che le parti possono contrattualmente stabilire che siano a carico del conduttore tutti gli oneri relativi all'utilizzabilitā del bene, esonerando il locatore da ogni responsabilitā.

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