Cassazione penale Sez. V sentenza n. 14030 del 25 febbraio 2020

(3 massime)

(massima n. 1)

La causa estintiva di cui all'art. 162-ter cod. pen., presupponendo che il reato commesso sia procedibile a querela soggetta a remissione, non è applicabile al reato di atti persecutori commesso con minacce gravi e reiterate, che rientra tra le ipotesi di procedibilità a querela irrevocabile, ai sensi dell'art. 612-bis, comma quarto, cod. pen. (Fattispecie relativa al delitto di atti persecutori commesso prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 148 del 2017, convertito nella legge n. 172 del 2017 che ha escluso l'applicabilità della causa estintiva per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen.).

(massima n. 2)

La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen., presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate, nonché destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, per cui essa non è configurabile nel caso in cui l'imputato abbia effettuato il risarcimento in conseguenza di un provvedimento che a ciò lo aveva condannato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva versato somme a titolo di risarcimento, nonché rimborsato le spese legali, alle quali era stato condannato dalla sentenza oggetto di impugnazione).

(massima n. 3)

La causa estintiva del reato per riparazione del danno, ex art. 162-ter cod. pen., richiede, ove possibile, anche l'eliminazione del cd. danno criminale, per cui, se tra le conseguenze del reato rientra anche il mancato reintegro nell'abitazione coniugale, il beneficio può essere conseguito solo se l'imputato consenta il libero e pieno godimento dell'immobile.

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