Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16674 del 2 marzo 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen., l'intervento del giudice prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, costituente il termine ultimo previsto a pena di decadenza per l'operativitā della condotta riparatoria o dell'offerta reale, č finalizzato a valutare, nel contraddittorio fra le parti, ove tra le stesse non vi sia accordo, a fronte di una condotta di concreta disponibilitā dell'imputato alla riparazione, la congruitā della somma versata od offerta nelle forme di cui all'art. 1208 cod. civ.

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