Cassazione penale Sez. II sentenza n. 39252 del 22 giugno 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la procedura diretta alla valutazione di congruitā della condotta č quella prevista dall'art. 469, cod. proc. pen., che č condizionata, a pena di nullitā, alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell'imputato e non richiede, invece, il consenso della parte civile, le cui pretese potranno essere fatte valere in sede civile, ove la dichiarazione di estinzione non produce alcun effetto, in quanto volta a eliminare esclusivamente l'interesse pubblico alla condanna.

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