Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14659 del 15 ottobre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La consegna di cosa che risulti inidonea a realizzare l'interesse del conduttore non comporta la responsabilitą del locatore per violazione del dovere di cui all'art. 1575 n. 1 c.c. e non esonera il conduttore dall'obbligazione di pagamento del corrispettivo quando risulti che il conduttore conoscendo la possibile inettitudine dell'oggetto della prestazione abbia accertato il rischio economico come rientrante nella normalitą dell'esecuzione della prestazione stessa.

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