Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6921 del 24 novembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prescrizione decorrente dalla cessazione della continuazione, ove il termine prescrizionale dei singoli reati sia maturato ancor prima che il giudice si accinga a verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del vincolo della continuazione, sussiste l'obbligo di applicare la relativa causa estintiva ex art. 129 cod. proc. pen., mentre, quando sia la riunificazione delle diverse figure criminose a precedere la maturazione della prescrizione per una o pił di esse, il decorso del termine prescrizionale inizia, per tutti i reati, dalla data di consumazione dell'ultimo.

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