(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 cod. pen., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessario che il fatto commesso dall' "extraneus" costituisca comunque reato anche in mancanza della qualifica rivestita dall'autore principale, mentre trova applicazione la norma generale sul concorso di persone, di cui all'art. 110 cod. pen., quando l'azione del concorrente sia di per sé lecita e la sua illiceità dipenda dalla qualità personale di altro concorrente.