Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9456 del 25 febbraio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole, operano anche con riguardo alle pene accessorie, per cui anche l'eventuale applicazione illegale di tali pene avvenuta in sede di cognizione può essere rilevata, così come si verifica per le altre, in sede di esecuzione, con adozione dei conseguenti provvedimenti. (Nella specie, alla luce di tali principi, la Corte, ritenuta illegale l'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta dal giudice di cognizione ai sensi dell'art. 317-bis c.p. nonostante che il fatto risalisse ad epoca anteriore all'entrata in vigore di tale norma e fosse quindi soggetto alla più favorevole disciplina all'epoca vigente, ha annullato senza rinvio, disponendo essa stessa la sostituzione dell'interdizione perpetua con quella temporanea, l'ordinanza con la quale il Giudice dell'esecuzione, richiamandosi all'irrevocabilità del giudicato, aveva respinto la richiesta del condannato volta ad ottenere detta sostituzione).

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