Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15 del 21 novembre 2019

(3 massime)

(massima n. 1)

Il giudice di appello che intenda confermare la sentenza di assoluzione impugnata dalla parte civile, non valutando diversamente da quanto fatto dal primo giudice le prove dichiarative assunte, non ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., di rinnovare l'istruzione dibattimentale. (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 10/07/2018).

(massima n. 2)

Le sentenze pronunciate in procedimenti civili e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti. (Rigetta, Corte Appello Milano, 10/07/2018)

(massima n. 3)

L'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la sentenza di assoluzione passata in giudicato avesse effetto preclusivo del ricorso per cassazione della parte civile nei confronti di un coimputato giudicato separatamente). (Rigetta, Corte Appello Milano, 10/07/2018)

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