Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3014 del 17 febbraio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto il suo esercizio; dal che deriva che tale consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo (ciō che rileva anche ai fini della sua revocabilitā, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita), e che la pattuizione del compenso non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione.

(massima n. 2)

In tema di autorizzazione data dall'interessato alla pubblicazione della propria immagine, č da escludere che l'autonomia privata abbia un'estensione diversa a seconda della forma, espressa o tacita, prescelta per la manifestazione del consenso: lā dove vi siano, i limiti non condizionano la validitā, ma circoscrivono l'efficacia del consenso, espresso o tacito, alla pubblicazione, la quale deve essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previsti all'atto del consenso, se questo č espresso, o determinabili attraverso l'interpretazione del comportamento della persona ritratta, se il consenso č tacito.

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