Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5632 del 19 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Le contestazioni circa la eventuale ineseguibilitą del progetto o la necessitą di variazioni, ai fini dell'esonero dell'appaltatore dalle responsabilitą che la legge espressamente gli attribuisce, devono essere tempestivamente comunicate da questi direttamente al committente, e non al direttore dei lavori, atteso che costui, quale ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alle sole materie strettamente tecniche.

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