Cassazione penale Sez. I sentenza n. 42449 del 21 ottobre 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

La decisione in ordine alla richiesta di assunzione nella fase degli atti preliminari al dibattimento delle prove non rinviabili può essere adottata sulla base di tutti gli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento, in ragione del rinvio alle forme dibattimentali e non a quelle proprie dell'incidente probatorio, con l'ulteriore conseguenza che la richiesta del pubblico ministero, appunto perché non si fa applicazione delle disposizioni sull'incidente probatorio, non deve essere notificata alla difesa. (Annulla in parte senza rinvio, Ass.App. Torino, 22 dicembre 2008).

(massima n. 2)

L'assunzione delle prove urgenti nella fase degli atti preliminari al dibattimento si svolge in camera di consiglio, davanti al presidente del collegio giudicante, perché Il rinvio alle forme dibattimentali non sta a significare che l'acquisizione delle prove debba avvenire in pubblica udienza ad opera dell'intero collegio. (Annulla in parte senza rinvio, Ass.App. Torino, 22 dicembre 2008).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.