Corte costituzionale ordinanza n. 96 del 11 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

E' manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3, 24 comma 2, 27 comma 2, e 76 (in relazione all'art. 2 comma 1, direttiva n. 37 l. 16 febbraio 1987 n. 81, ove č previsto il "potere - dovere" del p.m. di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale (...), ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato") cost., la q.l.c. dell'art. 358 c.p.p. - nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale (nullitā ovvero inutilizzabilitā) in caso di inottemperanza da parte del p.m. all'obbligo di svolgere anche "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini" - in quanto l'obbligo di svolgere accertamenti anche a favore della persona sottoposta alle indagini č funzionale ad un corretto e razionale esercizio dell'azione penale (natura di parte pubblica dell'organo dell'accusa e necessitā di evitare l'instaurazione di un processo superfluo), ma non rientra tra i meccanismi volti a realizzare il principio della "partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di paritā in ogni stato e grado del procedimento". 81 del 1987).

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