Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 21689 del 11 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

E' abnorme il provvedimento con cui il Gip, richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, dichiari non luogo a provvedere sulla richiesta, disponendo la restituzione degli atti stessi al pubblico ministero, sul rilievo della natura di quell'iscrizione, indicativa dell'inesistenza di una notitia criminis. (Nella specie, concernente denuncia anonima per pretesa corruzione, in relazione alla quale erano gią state compiute investigazioni, la S.C. ha ritenuto l'abnormitą del provvedimento sotto il profilo funzionale, in quanto esso aveva impedito il naturale epilogo del procedimento di archiviazione, determinandone la stasi, con pregiudizio delle facoltą della persona offesa, impossibilitata ad intervenire con l'opposizione, e con preclusione alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. e alla conseguente utilizzabilitą di quelle espletate).

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