Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2396 del 22 luglio 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Il criterio distintivo fra prestazione di lavoro subordinato e appalto di servizi va individuato nel fatto che, mentre l'oggetto del primo č costituito dalla prestazione di una energia lavorativa, cui il lavoratore si obbliga in favore dell'imprenditore in rapporto di collaborazione e di subordinazione, inserendosi in tal modo nella organizzazione dell'impresa; nell'appalto di servizi, invece, l' appaltatore si obbliga alla prestazione di un dato risultato, agendo autonomamente e a proprio rischio.

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