Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3754 del 3 luglio 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rischio o pericolo che l'appaltatore assume nel compimento dell'opera o del servizio, non č quello inteso in senso tecnico-giuridico, relativo, cioč, ai casi fortuiti, ma quello cosiddetto economico, che deriva dall'impossibilitā di stabilire previamente ed esattamente i costi relativi, per cui l'appaltatore, che non ha il potere di interrompere i lavori per l'aumentata onerositā degli stessi, potrā anche perdere nell'affare se i costi si riveleranno superiori al corrispettivo pattuito, salve le modificazioni consentite in presenza di determinate circostanze e realizzabili col rimedio della revisione dei prezzi.

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